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LETTERA ENCICLICA
DI SUA SANTITÀ
GIOVANNI PP. XXIII
Sulla
pace fra tutte le genti
nella verità, nella giustizia, nell’amore,
nella libertà.
I diritti
Il diritto all’esistenza e ad un tenore
di vita dignitoso
6. Ogni essere umano ha il diritto all’esistenza,
all’integrità fisica, ai mezzi indispensabili
e sufficienti per un dignitoso tenore di
vita, specialmente per quanto riguarda l’alimentazione,
il vestiario, l’abitazione, il riposo, le
cure mediche, i servizi sociali necessari;
ed ha quindi il diritto alla sicurezza in
caso di malattia, di invalidità,
di vedovanza, di vecchiaia, di disoccupazione,
e in ogni altro caso di perdita dei mezzi
di sussistenza per circostanze indipendenti
dalla sua volontà (cf
. enc . Divini Redemptoris
di Pio XI) .
Diritti riguardanti i valori morali e culturali
7. Ogni essere umano ha il diritto al rispetto
della sua persona; alla buona riputazione;
alla libertà nella ricerca del vero, nella
manifestazione del pensiero e nella sua
diffusione, nel coltivare l’arte, entro
i limiti consentiti dall’ordine morale e
dal bene comune; e ha il diritto all’obiettività
nella informazione.
Scaturisce pure dalla natura umana il diritto
di partecipare ai beni della cultura, e
quindi il diritto ad un’istruzione di base
e ad una formazione tecnico-professionale
adeguata al grado di sviluppo della propria
comunità politica. Ci si deve adoperare
perché sia soddisfatta l’esigenza di accedere
ai gradi superiori dell’istruzione sulla
base del merito; cosicché gli esseri umani,
nei limiti del possibile, nella vita sociale
coprano posti e assumano responsabilità conformi alle loro attitudini naturali e alle loro
capacità acquisite (cf
. Radiomessaggio natalizio di Pio XII, 1942)
.
Il diritto di onorare Dio secondo il dettame
della retta coscienza
8. Ognuno ha il diritto di onorare Dio secondo
il dettame della retta coscienza; e quindi
il diritto al culto di Dio privato e pubblico.
Infatti, come afferma con chiarezza Lattanzio:
"Siamo stati creati allo scopo di rendere
a Dio creatore il giusto onore che gli è
dovuto , di riconoscere lui solo e di seguirlo.
Questo è il vincolo di pietà che a lui ci
stringe e a lui ci lega, e dal quale deriva
il nome stesso di religione" (Divinae institutionis , lib . IV, c. 28, 2 PL, 6,535). Ed il nostro predecessore
di i . m
. Leone XIII cosi si esprime: "Questa
libertà vera e degna dei figli di Dio, che
mantiene alta la dignità dell’uomo, è più
forte di qualunque violenza ed ingiuria,
e la Chiesa la reclamò e l’ebbe carissima
ognora. Siffatta libertà rivendicarono con intrepida costanza gli apostoli, la sancirono con
gli scritti gli apologisti, la consacrarono
gran numero di martiri col proprio sangue"
(Enc . Libertas praestantissimum di Leone XIII) .
Il diritto alla libertà nella scelta del
proprio stato
9. Gli esseri umani hanno il diritto alla
libertà nella scelta del proprio stato;
e quindi il diritto di creare una famiglia,
in parità di diritti e
di doveri fra uomo e donna; come pure il
diritto di seguire la vocazione al sacerdozio
o alla vita religiosa (cf
. Radiomessaggio natalizio di Pio XII, 1942)
.
La famiglia, fondata sul matrimonio contratto
liberamente, unitario e indissolubile, è
e deve essere considerata il nucleo naturale
ed essenziale della società. Verso di essa
vanno usati i riguardi di natura economica,
sociale, culturale e morale che ne consolidano
la stabilità e facilitano l’adempimento
della sua specifica missione.
I genitori posseggono un diritto di priorità
nel mantenimento dei figli e nella loro
educazione (cf . enc
. Casti connubii di Pio
XI) .
Diritti attinenti il mondo economico
10. Agli esseri umani è inerente il
diritto di libera iniziativa in campo economico
e il diritto al lavoro (cf
. Radiomessaggio di Pentecoste di Pio XII,
10) .
A siffatti diritti è indissolubilmente congiunto
il diritto a condizioni
di lavoro non lesive della sanità fisica
e del buon costume, e non intralcianti lo
sviluppo integrale degli esseri umani in
formazione; e, per quanto concerne le donne,
il diritto a condizioni di lavoro conciliabili
con le loro esigenze e con i loro doveri
di spose e di madri (cf
. enc . Rerum novarum
di Leone XIII) .
Dalla dignità della persona scaturisce pure
il diritto di svolgere le attività economiche
in attitudine di responsabilità (cf
. enc . Mater et magistra
di Giovanni XXIII) . Va
inoltre e in modo speciale messo in rilievo
il diritto ad una retribuzione del lavoro
determinata secondo i criteri di giustizia,
e quindi sufficiente, nelle proporzioni
rispondenti alla ricchezza disponibile,
a permettere al lavoratore ed alla sua famiglia,
un tenore di vita conforme alla dignità
umana. In materia, il nostro predecessore
Pio XII cosi si esprimeva: "Al dovere
personale del lavoro imposto dalla natura
corrisponde e consegue il diritto naturale
in ciascun individuo a fare del lavoro il
mezzo per provvedere alla vita propria e
dei figli: tanto altamente è ordinato per
la conservazione dell’uomo l’ impero della natura" (cf . Radiomessaggio
di Pentecoste di Pio XII)
. Scaturisce pure dalla natura dell’uomo
il diritto di proprietà privata sui beni
anche produttivi: "diritto
che costituisce un mezzo idoneo all’affermazione
della persona umana e all’esercizio della
responsabilità in tutti i campi, un elemento
di consistenza e di serenità per la vita
familiare e di pacifico e ordinato sviluppo
nella convivenza" (Enc . Mater et magistra
di Giovanni XXIII).
Torna opportuno ricordare che al diritto
di proprietà privata è intrinsecamente inerente
una funzione sociale (cf
. ivi, p.t 430).
Diritto di riunione e di
associazione
11. Dalla intrinseca socialità degli esseri umani fluisce il diritto di
riunione e di associazione; come pure il
diritto di conferire alle associazioni la
struttura che si ritiene idonea a perseguire
gli obiettivi delle medesime; e il diritto
di muoversi nell’interno di esse di propria
iniziativa e sulla propria responsabilità
per il concreto perseguimento di detti obiettivi
(cf . enc
. Rerum novarum di Leone
XIII) .
Nell’enciclica Mater
et magistra a ragione è detto che la creazione di una ricca gamma di
associazioni o corpi intermedi per il perseguimento
di obiettivi che i singoli esseri umani
non possono efficacemente perseguire che
associandosi, si rivela un elemento necessario
e insostituibile perché sia assicurata alla
persona umana una sfera sufficiente di libertà
e di responsabilità (cf
. enc . Mater et magistra di Giovanni
XXIII) .
Diritto di emigrazione e di
immigrazione
12. Ogni essere umano ha il diritto alla
libertà di movimento e di dimora nell’interno
della comunità politica di cui è cittadino;
ed ha pure il diritto, quando legittimi
interessi lo consiglino, di immigrare in
altre comunità politiche e stabilirsi in
esse (cf
. Radiomessaggio natalizio di Pio XII, 1952)
. Per il fatto che si è cittadini di una determinata comunità politica,
nulla perde di contenuto la propria appartenenza,
in qualità di membri, alla stessa famiglia
umana; e quindi l’appartenenza, in qualità
di cittadini, alla comunità mondiale.
Diritti a contenuto politico
13. Dalla dignità della persona scaturisce
il diritto di prender parte attiva alla
vita pubblica e addurre un apporto personale
all’attuazione del bene comune. "L’uomo, come tale, lungi dall’essere
l’oggetto e un elemento passivo nella vita
sociale, ne è invece e
deve esserne e rimanerne il soggetto, il
fondamento e il fine" (cf
. Radiomessaggio natalizio di Pio XII, 1944)
.
Fondamentale diritto della persona è pure
la tutela giuridica dei propri diritti:
tutela efficace, imparziale, informata a criteri obiettivi di giustizia.
"Dall’ordinamento giuridico, voluto
da Dio, promana l’inalienabile diritto dell’uomo
alla sicurezza giuridica, e con ciò stesso
ad una sfera concreta di diritti, protetta
contro ogni arbitrario attacco" (cf
. Radiomessaggio natalizio di Pio XII, 1942)
.
I doveri
Indissolubile rapporto fra diritti e doveri
nella stessa persona
14. I diritti naturali testé ricordati sono
indissolubilmente congiunti, nella stessa
persona che ne è il soggetto,
con altrettanti rispettivi doveri; e hanno
entrambi nella legge naturale, che li conferisce
o che li impone, la loro radice, il loro
alimento, la loro forza indistruttibile.
Il diritto, ad esempio, di
ogni essere umano all’esistenza è connesso
con il suo dovere di conservarsi in vita;
il diritto ad un dignitoso tenore di vita
con il dovere di vivere dignitosamente;
e il diritto alla libertà nella ricerca
del vero è congiunto con il dovere di cercare
la verità, in vista di una conoscenza della
medesima sempre più vasta e profonda.
Reciprocità di diritti e di doveri fra persone
diverse
15. Nella convivenza umana ogni diritto
naturale in una persona comporta un rispettivo
dovere in tutte le altre persone
: il dovere di riconoscere e rispettare
quel diritto. Infatti
ogni diritto fondamentale della persona
trae la sua forza morale insopprimibile
dalla legge naturale che lo conferisce,
e impone un rispettivo dovere. Coloro pertanto
che, mentre rivendicano i propri diritti,
dimenticano o non mettono nel debito rilievo
i rispettivi doveri, corrono il pericolo
di costruire con una mano e distruggere
con l’altra.
Nella mutua collaborazione
16. Gli esseri umani, essendo persone, sono
sociali per natura. Sono nati quindi per
convivere e operare gli uni a bene degli
altri. Ciò richiede che la convivenza umana
sia ordinata, e quindi che i vicendevoli
diritti e doveri siano riconosciuti ed attuati;
ma richiede pure che ognuno porti generosamente
il suo contributo alla creazione di
ambienti umani, in cui diritti e doveri
siano sostanziati da contenuti sempre più
ricchi.
Non basta, ad esempio, riconoscere e rispettare
in ogni essere umano il diritto ai mezzi
di sussistenza: occorre pure che ci si adoperi,
secondo le proprie forze, perché ogni essere
umano disponga di mezzi di sussistenza in
misura sufficiente.
La convivenza fra gli esseri umani, oltre
che ordinata, è necessario che sia per essi feconda di bene. Ciò postula che essi riconoscano e rispettino
i loro vicendevoli diritti ed adempiano
i rispettivi doveri, ma postula pure che collaborino tra loro nelle mille forme e gradi che
l’incivilimento acconsente, suggerisce,
reclama.
In attitudine di responsabilità
17. La dignità di persona, propria di
ogni essere umano, esige che esso operi
consapevolmente e liberamente. Per cui nei
rapporti della convivenza, i diritti vanno
esercitati, i doveri vanno compiuti, le
mille forme di collaborazione vanno attuate
specialmente in virtù di decisioni personali;
prese cioè per convinzione,
di propria iniziativa, in attitudine di
responsabilità, e non in forza di coercizioni
o pressioni provenienti soprattutto dall’esterno.
Una convivenza fondata soltanto su rapporti
di forza non è umana. In essa infatti è inevitabile che le persone siano coartate o compresse,
invece di essere facilitate e stimolate
a sviluppare e perfezionare se stesse.
Convivenza nella verità, nella giustizia,
nell’amore, nella libertà
18. La convivenza fra gli esseri umani è
quindi ordinata, feconda e rispondente alla
loro dignità di persone, quando si fonda
sulla verità, conformemente al richiamo
dell’apostolo Paolo: "Via dunque da
voi la menzogna e parli ciascuno col suo
prossimo secondo verità, poiché siamo membri
gli uni degli altri" (Ef
4,25). Ciò domanda che siano sinceramente
riconosciuti i reciproci diritti e vicendevoli
doveri. Ed è inoltre una convivenza che
si attua secondo giustizia o nell’effettivo
rispetto di quei diritti e nel leale adempimento
dei rispettivi doveri; che è vivificata
e integrata dall’amore, atteggiamento d’animo
che fa sentire come propri i bisogni e le
esigenze altrui, rende partecipi gli altri
dei propri beni e mira a rendere sempre
più vivida la comunione nel mondo dei valori
spirituali; ed è attuata nella libertà,
nel modo cioè che si addice alla dignità
di esseri portati dalla loro stessa natura razionale ad assumere la
responsabilità del proprio operare.
19. La convivenza umana, venerabili fratelli
e diletti figli, deve essere considerata
anzitutto come un fatto spirituale: quale
comunicazione di conoscenze nella luce del
vero; esercizio di diritti e adempimento
di doveri; impulso e richiamo al bene morale;
e come nobile comune godimento del bello
in tutte le sue legittime espressioni; permanente
disposizione ad effondere gli uni negli
altri il meglio di se stessi; anelito ad
una mutua e sempre più ricca assimilazione
di valori spirituali: valori nei quali trovano
la loro perenne vivificazione e il loro
orientamento di fondo
le espressioni culturali, il mondo economico,
le istituzioni sociali, i movimenti e i
regimi politici, gli ordinamenti giuridici
e tutti gli altri elementi esteriori, in
cui si articola e si esprime la convivenza
nel suo evolversi incessante.
Ordine morale che ha per fondamento oggettivo
il vero Dio
20. L’ordine tra gli esseri umani nella
convivenza è di natura morale. Infatti , è un ordine che si fonda sulla verità; che va attuato secondo
giustizia; domanda di essere vivificato
e integrato dall’amore; esige di essere
ricomposto nella libertà in equilibri sempre
nuovi e più umani.
Sennonché l’ordine morale - universale,
assoluto ed immutabile nei suoi principi
- trova il suo oggettivo
fondamento nel vero Dio, trascendente e
personale. Egli è la prima Verità e il sommo
Bene; e quindi la sorgente più profonda
da cui soltanto può attingere la sua genuina
vitalità una convivenza fra gli esseri umani
ordinata, feconda, rispondente alla loro
dignità di persone (cf
. Radiomessaggio natalizio di Pio XII, 1942)
. In materia, con chiarezza si esprime san
Tommaso: "La ragione umana è norma
della volontà, di cui misura pure il grado
di bontà, per il fatto che deriva dalla
legge eterna, che si identifica con la stessa ragione divina... È quindi chiaro che
la bontà della volontà umana dipende molto
più dalla legge eterna che non dalla ragione
umana" (Summa Theol.
, I-II , q. 19, a. 4; cf a. 9).
Segni dei tempi
21. Tre fenomeni caratterizzano l’epoca
moderna.
Anzitutto l’ascesa economico-sociale delle
classi lavoratrici. Nelle prime fasi del
loro movimento di ascesa
i lavoratori concentravano la loro azione
nel rivendicare diritti a contenuto soprattutto
economico-sociale; la estendevano quindi
ai diritti di natura politica; e infine
al diritto di partecipare in forme e gradi
adeguati ai beni della cultura. Ed oggi,
in tutte le comunità nazionali, nei lavoratori
è vividamente operante l’esigenza di essere
considerati e trattati non mai come esseri
privi di intelligenza
e di libertà, in balia dell’altrui arbitrio,
ma sempre come soggetti o persone in tutti
i settori della convivenza, e cioè nei settori
economico-sociali, in quelli della cultura
e in quelli della vita pubblica.
22. In secondo luogo viene un fatto a tutti
noto , e cioè l’ingresso
della donna nella vita pubblica: più accentuatamente,
forse, nei popoli di civiltà cristiana;
più lentamente, ma sempre su larga scala,
tra le genti di altre tradizioni o civiltà.
Nella donna, infatti, diviene sempre più
chiara e operante la coscienza della propria
dignità. Sa di non poter permettere di essere
considerata e trattata come strumento; esige
di essere considerata come persona, tanto nell’ambito della vita domestica che
in quello della vita pubblica.
23. Infine la famiglia umana, nei confronti
di un passato recente, presenta una configurazione
sociale-politica profondamente
trasformata. Non più popoli dominatori e
popoli dominati: tutti
i popoli si sono costituiti o si stanno
costituendo in comunità politiche indipendenti.
24. Gli esseri umani, in tutti i paesi e
in tutti i continenti, o sono cittadini
di uno stato autonomo e indipendente, o
stanno per esserlo; nessuno ama sentirsi
suddito di poteri politici provenienti dal
di fuori della propria
comunità umana o gruppo etnico. In moltissimi
esseri umani si va cosi dissolvendo il complesso
di inferiorità protrattosi
per secoli e millenni; mentre in altri si
attenua e tende a scomparire il rispettivo
complesso di superiorità, derivante dal
privilegio economico-sociale o dal sesso
o dalla posizione politica.
Al contrario è diffusa assai largamente
la convinzione che tutti gli uomini sono
uguali per dignità n,
aturale . Per cui le
discriminazioni razziali non trovano più
alcuna giustificazione, almeno sul piano
della ragione e della dottrina; ciò rappresenta
una pietra miliare sulla via che conduce
all’instaurazione di una convivenza umana
informata ai principi sopra esposti. Quando,
infatti, negli esseri umani affiora la coscienza
dei loro diritti, in quella coscienza non
può non sorgere l’avvertimento dei rispettivi
doveri: nei soggetti che ne sono titolari,
del dovere di far valere i diritti come
esigenza ed espressione della loro dignità;
e in tutti gli altri esseri umani, del dovere
di riconoscere gli stessi diritti e di rispettarli.
25. E quando i rapporti della convivenza
si pongono in termini di diritti e di doveri,
gli esseri umani si aprono sul mondo dei
valori spirituali, e comprendono che cosa
sia la verità, la giustizia, l’amore, la
libertà; e diventano consapevoli di appartenere
a quel mondo. Ma sono pure sulla via che
li porta a conoscere meglio il vero Dio,
trascendente e personale; e ad assumere
il rapporto fra se stessi e Dio a solido
fondamento e a criterio supremo della loro
vita: di quella che vivono
nell’intimità di se stessi e di quella che
vivono in relazione con gli altri.
II - RAPPORTI TRA GLI ESSERI UMANI E I POTERI
PUBBLICI
ALL’INTERNO DELLE SINGOLE COMUNITÀ POLITICHE
Necessità dell’autorità e sua origine divina
26. La convivenza fra gli esseri umani non
può essere ordinata e feconda se in essa non è presente un’autorità che assicuri l’ordine e contribuisca
all’attuazione del bene comune in grado
sufficiente.
Tale autorità, come insegna san Paolo, deriva
da Dio: "Non vi è infatti autorità se non da Dio" (Rm 13,1-6).
Il quale testo dell’Apostolo viene
commentato nei seguenti termini da san Giovanni
Crisostomo: "Che dici? Forse ogni singolo
governante è costituito da Dio? No, non
dico questo: qui non si tratta infatti di singoli governanti, ma del governare in se stesso. Ora
il fatto che esista l’autorità e che vi
sia chi comanda e chi obbedisce, non proviene
dal caso, ma da una disposizione della Provvidenza
divina" (In Epist
. ad Rom., c. 13, vv
. 1-2, homil XXIII).
Iddio, infatti, ha creato gli esseri umani
sociali per natura; e poiché non vi può
essere "società che si sostenga, se
non c’è chi sovrasti gli altri, muovendo
ognuno con efficacia ed unità di mezzi verso
un fine comune, ne segue che alla convivenza
civile è indispensabile l’autorità che regga;
la quale, non altrimenti che la società,
è da natura, e perciò stesso viene da Dio"
(Enc . Immortale Dei
di Leone XIII) .
27. L’autorità non è una forza incontrollata:
è invece la facoltà di comandare secondo
ragione. Trae quindi la virtù di obbligare
dall’ordine morale: il quale si fonda in
Dio, che ne è il primo
principio e l’ultimo fine. "Lo stesso
ordine assoluto degli esseri e dei fini
che mostra l’uomo come persona autonoma,
vale a dire soggetto di doveri e di diritti
inviolabili, radice e termine della sua
vita sociale, abbraccia anche lo Stato come
società necessaria, rivestita dall’autorità,
senza la quale non potrebbe né esistere,
né vivere... E poiché quell’ordine assoluto,
alla luce della sana ragione, e segnatamente
della fede cristiana, non può avere altra
origine che in un Dio personale, nostro
Creatore, ne consegue che la dignità dell’autorità
politica è la dignità
della sua partecipazione all’autorità di
Dio" (cf . Radiomessaggio
natalizio, di Pio XII, 1944)
.
28. L’autorità che si fonda solo o principalmente
sulla minaccia o sul timore di pene o sulla
promessa e attrattiva di premi, non muove
efficacemente gli esseri umani all’attuazione
del bene comune; e se anche, per ipotesi,
li movesse, ciò non sarebbe conforme alla
loro dignità di persone, e cioè di
esseri ragionevoli e liberi. L’autorità
è, soprattutto, una forza morale; deve,
quindi, in primo luogo, fare appello alla
coscienza, al dovere cioè che ognuno ha di portare volonterosamente il suo contributo al
bene di tutti. Sennonché gli esseri umani
sono tutti uguali per dignità naturale:
nessuno di esso può obbligare
gli altri interiormente. Soltanto Dio lo
può, perché egli solo vede e giudica gli
atteggiamenti che si assumono nel segreto
del proprio spirito.
29. L’autorità umana pertanto può obbligare
moralmente soltanto se è in rapporto intrinseco
con l’autorità di Dio, ed è una partecipazione
di essa (cf
. enc . Diuturnum illud di Leone XIII) .
In tal modo è pure salvaguardata la dignità
personale dei cittadini, giacché la loro
obbedienza ai poteri pubblici non è sudditanza
di uomo a uomo, ma nel
suo vero significato è un atto di omaggio
a Dio creatore e provvido, il quale ha disposto
che i rapporti della convivenza siano regolati
secondo un ordine da lui stesso stabilito;
e rendendo omaggio a Dio, non ci si umilia,
ma ci si eleva e ci si nobilita, giacché
servire Deo regnare est. (cf . ivi, p. 278; e enc . Immortale Dei, di Leone
XIII) .
30. L’autorità, come si è detto, è postulata
dall’ordine morale e deriva da Dio. Qualora
pertanto le sue leggi o autorizzazioni siano
in contrasto con quell’ordine, e quindi
in contrasto con la volontà di Dio, esse
non hanno forza di obbligare la coscienza,
poiché "bisogna obbedire a Dio piuttosto
che agli uomini"; (At 5,29) in tal
caso, anzi, l’autorità cessa di essere tale e degenera in sopruso. "La legge umana in tanto
è tale in quanto è conforme
alla retta ragione e quindi deriva dalla
legge eterna. Quando invece una legge è
in contrasto con la ragione, la si denomina
legge iniqua; in tal caso però cessa di
essere legge e diviene piuttosto un atto
di violenza" (Summa Theol. , I-II , q. 93, a. 3 ad 2 ).
31. Tuttavia per il fatto che l’autorità
deriva da Dio, non ne segue che gli esseri
umani non abbiano la libertà di scegliere
le persone investite del compito di esercitarla;
come pure di determinare le strutture di
poteri pubblici, e gli àmbiti entro cui e i metodi secondo i quali l’autorità va esercitata. Per cui la dottrina sopra esposta è pienamente conciliabile
con ogni sorta di regimi genuinamente democratici
(cf . enc . Diuturnum illud
di Leone XIII) .
L’attuazione del bene comune: ragione d’essere
dei poteri pubblici
32. Tutti gli esseri umani e tutti i corpi
intermedi sono tenuti a portare il loro
specifico contributo all’attuazione del
bene comune. Ciò comporta che perseguano
i propri interessi in armonia con le sue
esigenze; e adducano, allo stesso scopo,
gli apporti - in beni e servizi - che le
legittime autorità stabiliscono, secondo
criteri di giustizia, nella debita forma
e nell’ambito della propria competenza;
e cioè con atti formalmente perfetti e i
cui contenuti siano moralmente buoni o,
almeno, ordinabili al bene.
Però l’attuazione del bene comune costituisce
la stessa ragione di essere dei poteri pubblici;
i quali sono tenuti ad attuarlo nel riconoscimento
e nel rispetto dei suoi elementi essenziali
e secondo contenuti postulati dalle situazioni
storiche (cf . Radiomessaggio natalizio di Pio XII, 1942).
Aspetti fondamentali del bene comune
33. Vanno certamente considerati come
elementi del bene comune le caratteristiche
etniche che contraddistinguono i vari gruppi
umani (cf . enc . Summi Pontificatus
di Pio XII) . Però quei valori e quelle caratteristiche non esauriscono il contenuto
del bene comune. Il quale nei suoi aspetti
essenziali e più profondi non può essere
concepito in termini dottrinali
e meno ancora determinato nei suoi contenuti
storici che avendo riguardo all’uomo, essendo
esso un oggetto essenzialmente correlativo
alla natura umana (cf . enc . Mit brennender Sorge di Pio XI).
34. In secondo luogo quello comune è un
bene a cui hanno diritto
di partecipare tutti i membri di una comunità
politica, anche se in grado diverso a seconda
dei loro compiti, meriti e condizioni. I
poteri pubblici quindi sono tenuti a promuoverlo
a vantaggio di tutti senza preferenza per
alcuni cittadini o per alcuni gruppi di
essi , come insegna il
nostro predecessore Leone XIII. "Né
in veruna guisa si deve far sì che la civile
autorità serva all’interesse di uno o di
pochi, essendo essa invece stabilita a vantaggio
di tutti" (Enc . Immortale Dei di Leone XIII: Acta Leonis ). Però ragioni di giustizia e di equità
possono talvolta esigere che i poteri pubblici
abbiano speciali riguardi per le membra
più deboli del corpo sociale, trovandosi
esse in condizioni di
inferiorità nel far vedere i loro diritti
e nel perseguire i loro legittimi interessi
(cf . enc
. Rerum novarum di Leone
XIII) .
35. Ma qui dobbiamo richiamare l’attenzione
sul fatto che il bene comune ha attinenza
a tutto l’uomo: tanto ai bisogni del suo
corpo che alle esigenze del suo spirito. Per cui i poteri pubblici si devono adoperare ad attuarlo
nei modi e nei gradi che ad essi
convengono; in maniera tale però da promuovere
simultaneamente, nel riconoscimento e nel
rispetto della gerarchia dei valori, tanto
la prosperità materiale che i beni spirituali
(cf . enc . Summi pontificatus di
Pio XII) .
I principi sono indicati in perfetta armonia
con quanto abbiamo esposto nella Mater et magistra : "il
bene comune consiste nell’insieme di quelle
condizioni sociali che consentono e favoriscono
negli esseri umani lo sviluppo integrale
della loro persona" (Enc
. Mater et magistra di Giovanni
XXIII) .
Ma gli esseri umani, composti di corpo e
di anima immortale, non
esauriscono la loro esistenza né conseguono
la loro perfetta felicità nell’ambito del
tempo. Per cui il bene comune va attuato
in modo non solo da non porre ostacoli, ma da servire altresì al raggiungimento
del loro fine ultraterreno ed eterno (cf
. enc . Quadragesimo
anno di Pio XI) .
Compiti dei poteri pubblici e diritti e
doveri della persona
36. Nell’epoca moderna l’attuazione del
bene comune trova la sua indicazione di fondo nei diritti e nei doveri della persona. Per cui i compiti
precipui dei poteri pubblici consistono,
soprattutto, nel riconoscere, rispettare,
comporre, tutelare e promuovere quei diritti;
e nel contribuire, di conseguenza, a rendere
più facile l’adempimento dei rispettivi
doveri. "Tutelare l’intangibile campo
dei diritti della persona umana e renderle
agevole il compito dei suoi doveri vuol
essere ufficio essenziale di ogni pubblico potere" (cf . Radiomessaggio
di Pentecoste) .
Per cui ogni atto dei poteri pubblici, che
sia od implichi un misconoscimento o una
violazione di quei diritti, è un atto contrastante
con la stessa loro ragione di essere e rimane per ciò stesso destituito d’ogni valore giuridico
(cf . enc
Mit brennender Sorge di Pio XI).
Armonica composizione ed efficace tutela
dei diritti e doveri della persona
37. È quindi compito fondamentale dei poteri
pubblici disciplinare e comporre armonicamente
i rapporti tra gli esseri umani in maniera
che l’esercizio dei diritti negli uni non
costituisca un ostacolo o una minaccia per
l’esercizio degli stessi diritti negli altri,
e si accompagni all’adempimento dei rispettivi
doveri; ed è ancora compito loro tutelare
efficacemente o ripristinare l’esercizio
di tali diritti (cf .
enc . Divini Redemptoris di Pio XI)
.
Dovere di promuovere i diritti della persona
38. È inoltre un’esigenza del bene comune
che i poteri pubblici contribuiscano positivamente
alla creazione di un ambiente umano nel
quale a tutti i membri del corpo sociale
sia reso possibile e facilitato l’effettivo
esercizio degli accennati diritti, come
pure l’adempimento dei rispettivi doveri.
Infatti l’esperienza attesta che qualora manchi una appropriata azione
dei poteri pubblici, gli squilibri economici,
sociali e culturali tra gli esseri umani
tendono, soprattutto nell’epoca nostra,
ad accentuarsi; di conseguenza i fondamentali
diritti della persona rischiano di rimanere
privi di contenuto; e viene compromesso
l’adempimento dei rispettivi doveri.
39. È perciò indispensabile che i poteri
pubblici si adoperino perché allo sviluppo
economico si adegui il progresso sociale;
e quindi perché siano sviluppati, in proporzione
dell’efficienza dei sistemi produttivi,
i servizi essenziali, quali: la viabilità,
i trasporti, le comunicazioni, l’acqua potabile,
l’abitazione, l’assistenza sanitaria, l’istruzione,
condizioni idonee per la vita religiosa,
i mezzi ricreativi. E devono anche provvedere
a che si dia vita a sistemi assicurativi
in maniera che, al verificarsi di eventi
negativi o di eventi che comportino maggiori
responsabilità familiari, ad ogni essere
umano non vengano meno i mezzi necessari
ad un tenore di vita dignitoso; come pure
affinché a quanti sono in grado di lavorare
sia offerta una occupazione rispondente
alle loro capacità; la rimunerazione del
lavoro sia determinata secondo criteri di
giustizia e di equità; ai lavoratori, nei
complessi produttivi, sia acconsentito svolgere
le proprie attività in attitudine di responsabilità;
sia facilitata la istituzione
dei corpi intermedi che rendono più articolata
e più feconda la vita sociale; sia resa
accessibile a tutti, nei modi e gradi opportuni,
la partecipazione ai beni della cultura.
Equilibrio fra le due forme di
intervento dei poteri pubblici
40. Il bene comune esige che i poteri pubblici,
nei confronti dei diritti della persona,
svolgano una duplice azione: l’una diretta
a comporre e tutelare quei diritti , l’altra a promuoverli. In materia però va
posta la più vigilante attenzione perché
le due azioni siano saggiamente contemperate.
Si deve quindi evitare che, attraverso la
preferenza data alla tutela dei diritti
di alcuni individui o
gruppi sociali, si creino posizioni di privilegio;
e si deve pure evitare che, nell’intento
di promuovere gli accennati diritti, si
arrivi all’assurdo risultato di ridurre
eccessivamente o renderne impossibile il
genuino esercizio. "Dev’
essere sempre riaffermato il principio che
la presenza dello Stato in campo economico
non va attuata per ridurre sempre più la
sfera di libertà della
iniziativa personale dei singoli cittadini,
ma per garantire a quella sfera la maggiore
ampiezza possibile, nell’effettiva tutela,
per tutti e per ciascuno, dei diritti essenziali
della persona" (Enc
. Mater et |